Mag 20, 2015 | Legislazione e Giurisprudenza, 2015
POS obbligatorio: ultime novità
Per le sanzioni serve l’intesa generale: multe alte e penalizzanti, assenza di copertura per le detrazioni.
Sembra ormai diventata una telenovela, da un paio di anni a questa parte, quella del Pos obbligatorio per esercenti attività commerciali e professionisti. In un continuo susseguirsi di annunci e smentite, interpretazioni, eccezioni e proposte di legge, siamo ora all’ultimo colpo di scena.
Dopo l’annuncio del disegno di legge che avrebbe visto introdurre le sanzioni (dimenticate dalla originaria normativa), sanzioni che si sarebbero spinte – per gli inadempienti all’obbligo di dotarsi dello strumento di pagamento elettronico – fino a mille euro e alla chiusura dell’esercizio (leggi “Per chi non ha il POS sanzione da 500 euro e sospensione attività”), oggi parrebbe che il ddl in commento sarà ritirato. E questo essenzialmente per due ragioni:
– le multe sarebbero eccessive e sproporzionate;
– non c’è ancora copertura economica per le agevolazioni fiscali (detrazioni) promesse in favore di chi si attrezza di Pos.
I professionisti potranno quindi dormire sonni tranquilli. La mancata installazione del Pos per i pagamenti sopra i 30 euro non comporterà nessuna sanzione. Almeno per ora. Ma l’intenzione di attuare la normativa resta: non prima però di aver avviato un’ampia consultazione con tutte le categorie interessante affinché sia possibile dare vita a un nuovo testo di legge. Testo, quest’ultimo, che dovrà anche essere a costo zero per lo Stato.
Insomma, sembra che, a far marcia indietro al legislatore non sia stato tanto l’amore per le categorie interessate, quanto il problema di recuperare le risorse nececessarie per consentire la detrazione di una quota percentuale (da determinare volta per volta) degli importi che l’esercente/professionista riesce a fare pagare tramite Pos.
Il punto, però – secondo molti – è che sarebbe meglio lavorare sulla riduzione al minimo dei costi per le transazioni e sull’installazione degli apparecchi invece che non sugli incentivi la cui portata rischia di non essere chiara.
Mag 20, 2015 | Legislazione e Giurisprudenza, 2015
Diritto a percepire il pagamento dell’onorario da parte dello Stato: il legale deve fare in fretta a esigere le somme.
Che lo Stato non incentivi i professionisti a patrocinare con il gratuito patrocinio è cosa risaputa. Oltre alla sostanziale decurtazione dei compensi, ora si ci mettono anche i tempi per il recupero delle spettanze professionali: tempi dilatati da un lato, per ottenere il pagamento da parte dello Stato, e strozzati dall’altro, per l’incombente prescrizione del diritto di credito.
Secondo, infatti, una recente sentenza del Tribunale di Milano [1], il diritto al compenso spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato si prescrive in tre anni, secondo il regime ordinario dei crediti professionali (cosiddetta “prescrizione presuntiva” [2]).
Dunque, al legale conviene chiedere al più presto il versamento delle proprie competenze per le prestazioni svolte in favore degli assistiti meno abbienti. Peraltro l’estinzione del diritto, causata dall’inutile decorso del tempo, non solo si presume, ma può essere rilevata dal giudice per tutelare il credito statale. Si tratta, infatti, di procedimento avente ad oggetto un credito erariale che ricade nell’ambito delle obbligazioni cosiddette “pubbliche” e, dunque, di una procedura in cui sono sono rilevanti non solo gli interessi delle parti, ma finanche quelli della collettività. È la massa dei contribuenti, infatti, che, a conti fatti, paga l’avvocato per il gratuito patrocinio e, quindi, essi hanno tutto il diritto ad essere “difesi” dal giudice affinché quest’ultimo rilevi la decorrenza dei tempi per il pagamento dell’avvocato.
In definitiva – secondo il tribunale meneghino – è proprio per tutelare i cittadini italiani che il giudice deve rilevare d’ufficio, anche se non sollecitato dalla parte interessata, l’intervenuta prescrizione del credito dell’avvocato dopo l’inutile decorso dei tre anni durante i quali non è avvenuta la liquidazione dei compensi. Il magistrato, insomma, interviene per farsi carico e portatore della protezione degli interessi pubblici coinvolti.
[1] Trib. Milano, sent. del 02.04.2014.
[2] Art. 2956, secondo co. cod. civ.
Mag 19, 2015 | Eventi formativi, 2015
Evento con fino a 4 crediti formativi
VENERDI’ 05 GIUGNO 2015
Ore 15:30 – 19:15
Sala Convegni CONFCOMMERCIO
Introduce e Coordina i Lavori
Avv. Massimiliano Illotto
Consigliere COA Delegato alla Formazione
Prof. Gianni Loy
Università degli studi di Cagliari
Contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti e contratti di lavoro atipici
Prof. Massimo Corrias
Università degli studi di Cagliari
Il licenziamento per causali soggettive
Prof.ssa Piera Loi
Università degli studi di Cagliari
Il licenziamento per causali oggettive
Prof. Enrico Mastinu
Università degli studi di Cagliari
Gli ammortizzatori sociali e la nuova assicurazione sociale per l’impiego
La partecipazione all’evento, previa iscrizione e pagamento della quota di € 10,00 deve avvenire entro le ore 12:00 del 05.06.2015 e
sarà valida al fine del conseguimento di crediti formativi fino ad un massimo di 4 crediti.
Mag 19, 2015 | Eventi formativi, 2015
Evento con fino a 4 crediti formativi
22 maggio 2015 ore 15:30 – 19:30
Sala ASCOM FIDI
Introduce e modera Avv. Mario Gusi
Intervengono:
Avv. Leonardo Suraci
Dott. Marco De Crescenzo
Mag 19, 2015 | Comunicazioni varie, 2015
Bonus Bebè
Circolare Informativa n.3/2015 del 19.05.2015
A tutti i Colleghi,
Vi trasmetto la circolare INPS n. 93 dell’8.5.2015 con la quale viene dato avvio al processo di acquisizione da parte dell’INPS delle domande volte ad ottenere l’assegno a sostegno dei nuclei familiari nei quali, successivamente al 1 gennaio 2015 e sino a tutto il 31.12.2017 sia nato o comunque entrato a farne parte, un bambino.
Tale misura di sostegno alle famiglie assume un importante significato di sostegno alle Colleghe, accanto a quelle tipiche erogate dalla Cassa Forense come indennità di maternità e, di recente, l’esonero dai contributi minimi.
La misura del bonus prevista nella Legge di Stabilità per il 2015 ammonta ad € 80,00 al mese per tre anni, per nuclei con situazione economica corrispondente ad un ISEE non superiore ad € 25.000,00 annui e si raddoppia ad € 160,00 al mese per un ISEE non superiore ad € 7.000,00.
Il riferimento a tale indicatore consente di prevedere che la platea delle Colleghe e dei Colleghi che potranno beneficiare di tale misura sarà ampia soprattutto nelle fasce più giovani.
Cordialità Donatella