Evento Formativo Associazione CAMMINO Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e Minorenni CAGLIARI 3 LUGLIO 2015
Responsabilità genitoriale, interesse e ascolto della persona di età minore
Locandina Evento in allegato
Responsabilità genitoriale, interesse e ascolto della persona di età minore
Locandina Evento in allegato
Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha risolto una controversia divorzile legata all’assegno di mantenimento
Le cause di separazione sono spesso al centro di accesi e controversi dibattiti, specie quando vi sono coinvolti anche i figli. Tra gli argomenti più discussi c’è l’assegno di mantenimento per la prole. Come accaduto nella vicenda su cui si è espresso recentemente il Tribunale di Roma, che ha sancito che per calcolare un congruo assegno di mantenimento destinato ai figli, bisogna considerare anche il reddito della convivente del genitore obbligato. Ma vediamo più nel dettaglio come si sono svolti i fatti, così che anche voi, se state vivendo una situazione simile, potrete ricavarne un valido punto di riferimento.
Il caso di specie riguarda una vicenda di divorzio in cui il padre chiedeva la revisione dell’assegno date le condizioni economiche, a suo dire, più difficili conseguenti alla nuova unione. Perché da quest’ultima sarebbero nati altri due figli da sostentare (oltre alle due del precedente matrimonio). Ma il Tribunale capitolino non ha accolto l’istanza, poiché il ricorrente ha presentato soltanto la propria documentazione reddituale, senza quella relativa “ai redditi e al patrimonio dell’attuale convivente more uxorio, madre dei due figli nati dopo la separazione”.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’uomo, che giudica inammissibile venga richiesta una documentazione relativa a terze parti, presumibilmente estranee alla controversia, il giudice di Roma ha rilevato invece che l’art. 337-ter c.c. “attribuisce al giudice procedente il potere di disporre finanche indagini di Polizia Tributaria sui redditi intestati a soggetti diversi dai genitori, al fine di rispettare nella determinazione dell’onere economico da porre a carico di ciascun genitore il principio di proporzionalità”.
Questa scelta è stata determinata anche dall’intestazione a terzi di beni o entrate reddituali, in modo da sottrarsi alla contribuzione, gravante su ciascun genitore, circa il sostentamento dei figli. Il Tribunale ha creduto che, proprio nel caso di specie, vi fossero chiari indizi di comportamenti diretti ad intestare fittiziamente beni alla convivente. Inoltre a fronte delle lamentele dell’uomo per la difficile situazione economica, emergerebbe, invece, un elevato tenore di vita, dato che i due figli minori frequenterebbero scuole private, la coppia risiederebbe in un appartamento della famiglia della donna e utilizzerebbe anche una barca nel periodo estivo. Perciò date le condizioni sopra esposte, il Tribunale ha deciso di applicare l’art. 116, secondo comma, c.p.c.
Quanto all’assegno divorzile, lo stesso visti i redditi di entrambe le parti, non ha ritenuto necessaria una sperequazione reddituale e patrimoniale, anche perché la ex moglie ha adeguati redditi personali per contribuire al proseguimento del precedente tenore di vita e, in più, il marito sarebbe già gravato dall’onere di provvedere alla nuova famiglia.
Approvazione in prima lettura alla Camera.
ieri alla Camera è stato approvato in prima lettura il ddl sulle azioni collettive o di classe, che escono dal codice del consumo ed entrano nel codice di procedura civile come previsione generale.
Tra le disposizioni più “strane” riporto in calce quella sulle spese di lite; una sorta di quota lite, seppur a titolo di palmario ex lege, rapportata non sul valore ma sul numero dei componenti la classe.
La disposizione è per certi versi innovativa, anche perché introduce una distrazione ex lege in favore dell’avvocato.
Presto vi farò avere un primo commento sul testo che malgrado la sua importanza innovativa per i nostri tradizionali schemi è stato alquanto snobbato dai processualisti….. nostrani.
Donatella
Art. 840-novies.
(Spese del procedimento).
Con il decreto di cui all’articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:
a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento;
d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5 per cento;
e) da 100.001 a 500.0000 nella misura dell’1,5 per cento;
g) oltre 1.000.000 nella misura dello 0,5 per cento.
Le percentuali di cui al comma precedente sono calcolate sull’importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Sono altresì dovute le spese sostenute e documentate.
L’autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al cinquanta per cento, sulla base dei seguenti criteri:
a) complessità dell’incarico;
d) qualità dell’opera prestata;
Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all’avvocato che ha difeso l’attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all’articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma.
Quando l’attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all’attività effettivamente prestata. In favore dei difensori delle parti che sono intervenute nel giudizio che si è concluso con la sentenza di cui all’articolo 840-sexies e risultate vittoriose, col decreto di cui al presente articolo il tribunale condanna il convenuto a pagare un compenso premiale aggiuntivo fino al doppio di quello riconosciuto al difensore dell’attore; il compenso è ripartito tra i medesimi difensori in proporzione all’attività effettivamente svolta; allo stesso modo si procede per i difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite e risultati vittoriosi
La Legge in Gazzetta Legge, 27/05/2015 n° 69, G.U. 30/05/2015