D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico 28 domenica giu 2015 Posted by Stefano Baldoni in Normativa ≈ 2 commenti Le norme del codice in materia di esecuzioni introdotte dal DL 83/2015.

Prospetto comparativo a cura dell’Avv. Fabrizio Sigillò, Consigliere dell’Ordine di Catanzaro

 In allegato il prospetto comparativo.
NONOSTANTE LE MOLTE NOTIZIE PUBBLICATE SUI SOCIAL,  LA NORMATIVA NON E’ ANCORA IN VIGORE   LO SARA’ CON LA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE.

Il Consiglio Nazionale del Notariato in audizione sul DDL Concorrenza.

 Il Consiglio Nazionale del NOTARIATO in audizione SU DDL CONCORRENZA –

Leggo su Face-book (Cesare Buongiovanni) che il Consiglio Nazionale del Notariato “Abbandonata l’idea del complotto plutomassonico delle banche, di cui gli Avvocati sarebbero i galoppini, ora il notariato punta sic et sempliciter sull’incapacità degli avvocati”. (“RISCHIO PER LA QUALITA’ DEI DATI INSERITI NEI REGISTRI IMMOBILIARI”).

Di sicuro c’è che dopo la protesta dei Notai arrivano le proposte del Notariato.

In primis la DE-GIURISDIZIONALIZZAZIONE (che piace tanto ai Magistrati e al Governo) della VOLONTARIA GIURISDIZIONE IN MATERIA SUCCESSORIA (registro delle successioni fuori dalle cancellerie dei tribunali), affidandola ai notai, ciò che comporterebbe l’ESTROMISSIONE DELL’AVVOCATURA che oggi se ne occupa.

Propongono l’introduzione del “CERTIFICATO DI SUCCESSIONE” che andrebbe a sostituire l’attuale “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di atto notorio” (autocertificazione).
“Coraggiosamente” la chiamano “semplificazione” con “riduzione di costi”.

Fin troppo facile immaginare che non ci sarebbe alcuna semplificazione, basti pensare che  la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una forma di autocertificazione, e pertanto,. il certificato di successione rappresenterebbe comunque un nuovo adempimento burocratico; né riduzione di costi,  la dichiarazione sostitutiva di atto notorio oggi si fa in Comune ed ha un costo di 16 euro di bollo, mentre il certificato di successione si farebbe dal notaio (e costerebbe certamente di più).

In allegato le proposte del Notariato.

DIFESE D’UFFICIO – Riforma

Scelta delle liste.

 Carissimi Colleghi,

 

E’ entrata  in vigore venerdì 20 febbraio la riforma della difesa d’ufficio (d.lgs. n. 6/2015 in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio ).

Le novità in sintesi. L’elenco dei difensori d’ufficio (ora tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale) è unificato su base nazionale, e spetta al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento.

Ai fini di assicurare la qualificazione professionale, sono previsti criteri più stringenti per l’iscrizione, richiedendosi che i corsi di aggiornamento (già previsti) debbano essere di congrua durata e con un esame finale; è altresì elevata a cinque anni la pregressa esperienza professionale in materia penale idonea – in via alternativa – a consentire l’iscrizione ed è stabilito, in ulteriore alternativa, il requisito del conseguimento del titolo di specialista in diritto penale.

Il nuovo testo dell’art. 29 delle disposizioni di attuazione prescrive che il Consiglio nazionale forense provveda sulla richiesta di iscrizione, previo parere del locale Consiglio dell’ordine (cui la domanda va presentata unitamente alla necessaria documentazione) e che, ai fini del mantenimento dell’iscrizione, sia necessario presentare periodica documentazione idonea a dimostrare l’effettiva e persistente esperienza nel settore penale.

Sempre ai fini di assicurare idonea stabilità nell’esercizio della funzione è stabilito che il professionista non possa chiedere la cancellazione dall’elenco prima di due anni dall’iscrizione.

 

Disciplina transitoria. Gli avvocati attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai Consigli dell’ordine siano iscritti automaticamente all’elenco nazionale con onere di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il relativo mantenimento dell’iscrizione.

Norme procedurali. È modificato l’art. 97 del codice di procedura penale. Si prevede che il nominativo del difensore d’ufficio venga fornito all’autorità procedente dai locali Consigli dell’ordine – mediante l’ufficio centralizzato costituito presso le Corti d’appello che lo stesso CNF ha sollecitato di mantenere) che devono provvedere a predisporre un elenco dei professionisti iscritti all’albo che facciano parte dell’elenco nazionale; viene previsto che i criteri per la designazione del difensore siano dettati dal Consiglio nazionale sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

(Consiglio Nazionale Forense, newsletter 17 febbraio 2015, n. 240)

Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 Maggio 2015 ha adottato il Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale e nella medesima seduta ha ritenuto che ogni Consiglio dell’Ordine Circondariale si debba dotare delle seguenti liste: a) lista liberi; b) lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti e che il Consiglio Distrettuale debba dotarsi anche delle seguenti liste: c) lista minorenni liberi; d) lista minorenni arrestati ovvero detenuti; e) lista Magistrato o Tribunale di Sorveglianza e nei Consigli dell’Ordine dove ha sede il Tribunale Militare o la Corte d’Appello Militare si debba dotare anche della f) lista Tribunale e Corte d’Appello Militare.

Il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che:

–

– con riferimento alla prossimità alla sede del procedimento, sono individuati difensori d’ufficio inscritti all’Albo del Circondario in cui ha sede l’Autorità procedente;

– con riferimento alla reperibilità, anche ai sensi dell’art. 29 delle disposizione di attuazione del c.p.p., sono considerati immediatamente reperibili i difensori d’ufficio che abbiano chiesto  di essere inseriti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati ovvero detenuti.

– che nel processo minorile i difensori d’ufficio i difensori d’ufficio saranno individuati in relazione all’appartenenza al Foro di residenza dell’indagato e, in mancanza di questa, attingendo dalla lista nell’ordine naturale.

Pertanto, nell’imminenza dell’entrata in vigore del Regolamento del CNF invito tutti i colleghi già inseriti nell’elenco dei difensori d’ufficio a compilare e sottoscrivere l’allegato modulo e a depositarlo con sollecitudine (entro e non oltre il corrente mese di giugno 2015) presso la segreteria dell’Ordine.

Precisando che non è escluso che si rendano necessari ulteriori adempimenti non essendo ancora stato pubblicato il Regolamento del CNF e di conseguenza non essendo ancora pervenuta la relativa modulistica, resto a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento.

Cordialità

Donatella