Gen 8, 2016 | Comunicazioni varie, 2016
NUOVE MODALITA’ PER ATTESTARE LA CONFORMITA’ DELLA COPIA INFORMATICA IN UN DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO.
PUBBLICATE LE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DEL PCT.
NUOVE MODALITA’ PER ATTESTARE LA CONFORMITA’ DELLA COPIA INFORMATICA IN UN DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO.
Oggi 7 Gennaio 2016 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (n.4 del 7 Gennaio 2016), le modifiche alle specifiche tecniche del PCT apportate dal Responsabile dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia così come richieste dal DL 179/12 introdotto con la Legge di conversione del D.L. n.83/2015.
Le modifiche apportate acquisteranno efficacia il giorno successivo alla loro pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.
L’art. 19 ter aggiunto, dalle citate modifiche, alle specifiche tecniche del PCT del 16 Aprile 2014, stabilisce ed indica le modalità con le quali i Colleghi dovranno attestare la conformità di una copia informatica (es. documento informatico ottenuto dalla scansione di un documento cartaceo) apposta su un documento informatico separato:
Art. 19 ter
Modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato
- Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16 undecies del D.L. 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art.12 comma 2.
- Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto legge 29 dicembre 2009 n.193 convertito con modificazioni dalla L. 22 febbrario 2010 n.24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lett. e.
- Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3 bis della Legge 21 Gennaio 1994 n. 53 gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.
- Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
- In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità ed il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto.
- L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.
Dalla lettura dell’art. 19 ter si comprende che per i destinatari della norma si applichino le disposizioni dettate dal DPCM del 13 novembre 2014 solo nell’ipotesi residuale, dettata dal comma 5 e come, conseguentemente, sia nei depositi telematici, sia nelle notifiche in proprio tramite PEC ex L. 53/94, sia nelle comunicazioni effettuate tramite PEC, l’attestazione di conformità di una copia informatica apposta su un documento informatico separato non debba più contenere hash e riferimento temporale, essendo adesso sufficiente che l’attestazione contenga:
1) Una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità;
2) Il relativo nome del file;
3) La sottoscrizione digitale dopo averla trasformata in PDF TESTO (senza scansione).
Se la copia informatica è destinata al deposito (telematico) il documento informatico contenente l’attestazione di conformità dovrà essere inserito come allegato nella “busta telematica” (art. 19 ter comma 2), se invece è destinata alla notifica in proprio tramite PEC, gli elementi gli elementi più sopra indicati ai numeri 1), 2) e 3) dovranno essere inseriti nella relata di notifica così come disposto dal comma 3 dell’art. 19ter.
Il comma 6 dell’art. 19 ter precisa poi che l’attestazione di conformità può anche riferirsi a più documenti informatici.
PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER ATTESTARE LA CONFORMITA’ DI UNA COPIA INFORMATICA CON UN DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO PER IL DEPOSITO TELEMATICO:
– Con “word” o altro software di videoscrittura, predisporre l’attestazione di conformità:
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto Avv. _________________ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 3 del DL. 179/12, che la copia informatica <nome file> è conforme all’originale analogico (od alla copia conforme analogica) del <decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. ___ RGNR _____ emesso dal Tribunale di ___________________ in data _____________> dal quale è estratta.
__________________, _____________
Avv. _____________________
– Ad attestazione ultimata, salvare da “word” l’attestazione in formato PDF TESTO
– Sottoscrivere digitalmente il file PDF dell’attestazione
– Inserire il PDF dell’attestazione di conformità ed il file PDF della copia informatica nella busta telematica.
PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER ATTESTARE LA CONFORMITA’ DI UNA COPIA INFORMATICA NELLA RELATA DI NOTIFICA TRAMITE PEC EX L. 53/94:
– Con“word” o altro software di videoscrittura, predisporre la relata di notifica nella quale, oltre naturalmente agli elementi richiesti dall’art. 3 bis L.53/94, inserirete anche l’attestazione di conformità della copia informatica da allegare:
–
RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Avv. _________________ attesta da ultimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, che la copia informatica <nome file> allegata è conforme all’originale analogico (o alla copia conforme analogica) del <decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. ______ RGNR _______ emesso dal Tribunale di ______________ in data ____________> dal quale è stata estratta.
– A relata di notifica ultimata, salvarla da “word” in PDF TESTO;
– Sottoscrivere digitalmente il file PDF della relata di notifica;
– Allegare alla PEC la copia informatica e la relata di notifica.
Dic 19, 2015 | Comunicazioni Istituzionali, 2015
Riportare i diritti al centro della discussione civile.
NASCE “IL DUBBIO” – L’INFORMAZIONE GARANTISTA- QUOTIDIANO DELL’AVVOCATURA
18/12/2015 – RIPORTARE I DIRITTI AL CENTRO DELLA DISCUSSIONE CIVILE Con il nuovo anno l’Avvocatura darà vita ad un quotidiano cartaceo- un sito on line e una web tv. Lo ha annunciato il presidente Mascherin durante l’Agorà degli Ordini. “E’ una novità assoluta nel panorama editoriale italiano” ha spiegato il presidente Mascherin.“Nessuna professione ha avviato un progetto di questo genere, che si caratterizzerà per la sua natura assolutamente non autoreferenziale, rivolta alla cittadinanza e aperta al dibattito su tutti i grandi temi sociali, con lo sguardo volto ai diritti delle persone, proprio degli Avvocati” PRESENTAZIONE IL DUBBIO
Con un quotidiano cartaceo, un sito internet e una web tv, il CNF si propone di diventare protagonista di unabattaglia culturale che inverta la tendenza, prevalente in Italia, di ridurre il Diritto ( e i diritti ) a “Cenerentola della modernità”.
Il CNF vuole impegnarsi direttamente per mettere in discussione l’assunto della “etica della pena”, che permea anche il settore dell’informazione: il diritto è vissuto come un lusso e la punizione è considerata la massima espressione di moralità Ha deciso per questa ragione di diventare editore di un giornale quotidiano, nazionale, che si chiamerà “IL DUBBIO”, e di un sito internet e di una web Tv che riportino il “garantismo” fuori dalla clandestinità.
Giornale, sito e web Tv saranno l’espressione delle idee dell’Avvocatura italiana, della sua cultura, dei suoi valori.
IL DUBBIO sarà un giornale di informazione, completo, che si occuperà di politica e di giustizia, di esteri, di cronaca, di cultura e di spettacoli. Lo farà in modo semplice, indipendente, e cercando sempre di rispettare l’oggettività e di ricercare la verità. Sarà aperto al contributo di tutte le culture democratiche. Sarà un giornale garantista e sarà il giornale dei garantisti. E dei diritti delle persone e dei cittadini. Il sito sarà on line in febbraio. Il giornale cartaceo andrà in edicola ai primi di marzo.
Dic 19, 2015 | Comunicazioni Istituzionali, 2015
Roma 18/12/2015. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, e il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, nella convinzione che i tempi siano maturi per una comune presa d’atto, hanno stipulato giovedì 17 dicembre due Protocolli, uno per la materia civile e tributaria e uno per la materia penale, con l’obiettivo di favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali e di formulare raccomandazioni per la redazione dei ricorsi funzionale a facilitarne la lettura e la comprensione da un lato e a dare maggiori certezze agli avvocati circa i criteri di autosufficienza e quindi di ammissibilità degli stessi dall’altro.
Ai protocolli hanno lavorato due gruppi di lavoro paritetici, formati da consiglieri di cassazione e consiglieri CNF, dando seguito alle intese raggiunte dai Presidenti nell’incontro del 30 luglio scorso.
Le raccomandazioni – condivise dalle due Istituzioni – collegano alla sinteticità e chiarezza degli atti difensivi una effettiva comprensione del loro contenuto essenziale, con effetti positivi sulla chiarezza e celerità della decisione; e definiscono i precisi limiti del principio di autosufficienza, alla luce di effettivi e concreti dati normativi.
Nei Protocolli viene indicato uno schema redazionale dei ricorsi, che ne definisce i limiti di contenuto e ne agevola l’immediata comprensione da parte del giudicante, senza che l’eventuale mancato rispetto della regola sui limiti dimensionali comporti un’automatica sanzione di tipo processuale.
Sono inoltre fornite alcune indicazioni per l’attività di difesa, l’osservanza delle quali ottempera al principio di autosufficienza.
Per il Primo Presidente Santacroce, giunto al termine del proprio mandato, “si tratta di un momento storico. Si è oggi raggiunto un obiettivo a cui ho sempre creduto dal momento del mio insediamento e per questo voglio ringraziare la Corte e l’attuale CNF che hanno a loro volta creduto nella possibilità di lavorare insieme nell’interesse della Giurisdizione e sono convinto che questo metodo debba avere un seguito per affrontare anche altri importanti temi”.
Per il presidente del CNF Mascherin “l’Avvocatura e la Magistratura hanno dimostrato di poter governare insieme i cambiamenti e di sapere ricercare soluzioni comuni nell’interesse del sistema Giustizia. Si è lavorato con reciproca lealtà e mettendo a disposizione le diverse esperienze e gli specifici saperi. Il risultato è destinato a garantire un miglior approccio alla decisione da parte dei giudici della Suprema Corte da un lato; e maggiori certezze a tutela delle garanzie di difesa dall’altro”.
L’auspicio comune è che ora le professionalità della Magistratura e della Avvocatura sappiano ottimizzare ed interpretare al meglio l’esito dei lavori.
Hanno lavorato al Protocollo in materia penale il presidente Giovanni Conti, la consigliera di cassazione Matilde Cammino e i consiglieri CNF Rosa Capria (consigliera segretaria) e Stefano Savi (coordinatore della commissione sul processo penale). Alla sua stesura ha fornito un prezioso contributo il professor Giorgio Spangher.
Il Protocollo in materia civile e tributaria è stato redatto dai consiglieri di cassazione Giovanni Mammone e Raffaele Botta e dai consiglieri CNF Andrea Pasqualin e Carlo Allorio, coordinatori rispettivamente della commissione sul processo civile e sul processo tributario.
Roma, 18 dicembre 2015 Care Colleghe e cari Colleghi, come già saprete, il CNF ha lavorato, assieme alla Suprema Corte, alla predisposizione di schemi di ricorso di fronte alla Stessa. Si è ritenuto che l’ Avvocatura dovesse governare ed anticipare interventi sul tema, certamente prossimi. Gli schemi condivisi con i Giudici della Corte di Cassazione riguardano sia il civile e tributario che il penale, ed hanno l’obiettivo di promuovere una tecnica della impugnazione che da un lato favorisca la chiarezza e la corretta sinteticità degli stessi, e dall’altro risolva il problema della autosufficienza ed allegazione degli atti, che si è rivelata troppo spesso una vera e propria “trappola” processuale per l’avvocato. L’iniziativa ha anche lo scopo di promuovere il ruolo dell’Avvocatura quale protagonista a pieno titolo della Giurisdizione, un’Avvocatura capace di affrontare concretamente, e forte del proprio sapere, temi complessi e trovare soluzioni, senza doverle subire. E’ di tutta evidenza che quanto sopra finirà con il togliere alibi di sorta a Giudici e Avvocati, entrambi potendo pretendere dagli altri la massima professionalità e coerenza nell’esercizio dei rispettivi ruoli. Di più, i protocolli saranno anche un argomento forte da spendere nelle sedi in cui si discute di riforma delle diverse forme di impugnazione, per contrastare con argomentazioni di fatto, e non solo teoriche, ogni tentativo di limitare le garanzie difensive, in nome di una maggiore efficienza del processo. Riteniamo che il risultato dei protocolli sia di qualità e di grande interesse per gli Avvocati, sarà importante rispettarlo, noi come Avvocati, per pretenderne il rispetto da parte dei Giudici. Si tratta di una sfida di qualità e sulla qualità, che non avremo difficoltà a vincere. Colgo l’occasione per ringraziare i Consiglieri Nazionali Rosa Capria e Stefano Savi, che hanno fatto parte del gruppo di lavoro per il penale e Andrea Pasqualin e Carlo Allorio che hanno partecipato ai lavori del civile e tributario. Ringrazio anche il prof. Giorgio Spangher che ha fornito un importante contributo per lo schema di ricorso di penale. Naturalmente il Consiglio Nazionale Forense promuoverà eventi formativi sull’argomento. Cordiali saluti Avv. Andrea Mascherin